ragione sociale di società fra avvocati può contenere il nome del socio defunto


 

D. Lgs. 02.02.2001, n. 96

 

L’art. 18, c. 2, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96, al pari del secondo comma dell’art. 2292, c.c., disciplina la possibilità di conservare nella ragione sociale il nome di una persona non più socia.

 

Sia secondo l’art. 2292, sia secondo l’art. 18, il nome dell’ex socio può essere conservato nella ragione sociale solo con il consenso suo o dei suoi eredi.

 

Naturalmente nell’uno e nell’altro caso tale consenso può essere prestato una volta per tutte per mezzo di apposita previsione dell’atto costitutivo.

 

L’art. 18 è però ulteriormente restrittivo rispetto al dettato codicistico, da un lato, imponendo comunque la modificazione della ragione sociale attraverso l’ulteriore indicazione di "ex socio" o di "socio fondatore" accanto al nome del socio cessato, dall’altro, subordinando tale mantenimento alla circostanza che "non sia mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio" di colui, il cui nome vuolsi ancora includere nella ragione sociale.

 

Si tratta di un più accentuato apprezzamento del carattere personalistico della società tra avvocati (in specie, e delle società tra professionisti, in genere) rispetto alle società commerciali, ancorché pur sempre organizzate su base personale.

 

Infatti, la ragione sociale dovrà immediatamente denunziare la cessata partecipazione in società di colui il cui nome compaia in quella e, inoltre, la permanenza di quel nome sarà comunque a termine, a differenza che nelle società commerciali: come se, fintanto che nella società presti la sua opera di avvocato almeno una persona che ha condiviso la qualità di socio con colui che continui a dare il nome alla società, quella possa garantire una qualche continuità dello stile e delle capacità professionali di quella.

 

Soluzione, di carattere compromissorio tra istanze di tutela dei clienti e di conservazione del valore dell’avviamento  professionale dello studio.

 

È probabile che il regime legale della società tra avvocati possa in futuro essere utilizzato per risolvere, per analogia, il problema della denominazione delle associazioni professionali ex art. 1 della L. 23.11.1939, n. 1815.

 

Malgrado la dettagliata formulazione del secondo comma dell’art. 18 D. Lgs. 02.02.2001, n. 96, restano comunque dei margini di incertezza sulla formazione della ragione sociale "derivata".

 

Ci si potrebbe ad esempio chiedere se essa possa consistere esclusivamente nel nome dell’ex o degli ex soci.

 

Una questione non espressamente risolta neanche dall’art. 2292, c.c., ma che la dottrina tende, in tema di società commerciali, a risolvere positivamente anche sulla base di quanto preveduto dall’art. 2563, c.c., in tema di ditta (individuale) derivata, e che si propende per risolvere analogamente anche con riguardo alle società professionali.

 

Sembrerebbe poi lecito dubitare, sempre in nome dell’affidamento del pubblico dei clienti o se si vuole in nome del "principio di verità" del nome della società, che una ragione sociale derivata, cioè con il nome di un ex socio, possa convivere, anche in presenza del consenso di costui, con la continuazione dell’attività professionale del medesimo; il che concretamente significa che prestare il consenso al mantenimento del proprio nome nella ragione sociale (da quel momento) altrui significhi rinunziare a continuare a svolgere in altre forme l’attività di avvocato.