ragione sociale di società fra avvocati può contenere il nome
del socio defunto
D. Lgs. 02.02.2001, n. 96
L’art. 18,
c. 2, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96, al pari del secondo comma dell’art. 2292, c.c.,
disciplina la possibilità di conservare nella ragione sociale il nome di una
persona non più socia.
Sia
secondo l’art. 2292, sia secondo l’art. 18, il nome dell’ex socio può essere
conservato nella ragione sociale solo con il consenso suo o dei suoi eredi.
Naturalmente
nell’uno e nell’altro caso tale consenso può essere prestato una volta per
tutte per mezzo di apposita previsione dell’atto costitutivo.
L’art. 18
è però ulteriormente restrittivo rispetto al dettato codicistico, da un lato,
imponendo comunque la modificazione della ragione sociale attraverso
l’ulteriore indicazione di "ex socio" o di "socio
fondatore" accanto al nome del socio cessato, dall’altro, subordinando
tale mantenimento alla circostanza che "non sia mutata l’intera compagine
dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di
socio" di colui, il cui nome vuolsi ancora includere nella ragione
sociale.
Si tratta
di un più accentuato apprezzamento del carattere personalistico della società
tra avvocati (in specie, e delle società tra professionisti, in genere)
rispetto alle società commerciali, ancorché pur sempre organizzate su base
personale.
Infatti,
la ragione sociale dovrà immediatamente denunziare la cessata partecipazione in
società di colui il cui nome compaia in quella e, inoltre, la permanenza
di quel nome sarà comunque a termine, a differenza che nelle società
commerciali: come se, fintanto che nella società presti la sua opera di
avvocato almeno una persona che ha condiviso la qualità di socio con colui che
continui a dare il nome alla società, quella possa garantire una qualche
continuità dello stile e delle capacità professionali di quella.
Soluzione,
di carattere compromissorio tra istanze di tutela dei clienti e di conservazione
del valore dell’avviamento professionale
dello studio.
È probabile
che il regime legale della società tra avvocati possa in futuro essere
utilizzato per risolvere, per analogia, il problema della denominazione delle
associazioni professionali ex art. 1 della L. 23.11.1939, n. 1815.
Malgrado
la dettagliata formulazione del secondo comma dell’art. 18 D. Lgs. 02.02.2001,
n. 96, restano comunque dei margini di incertezza sulla formazione della
ragione sociale "derivata".
Ci si
potrebbe ad esempio chiedere se essa possa consistere esclusivamente nel
nome dell’ex o degli ex soci.
Una
questione non espressamente risolta neanche dall’art. 2292, c.c., ma che la
dottrina tende, in tema di società commerciali, a risolvere positivamente anche
sulla base di quanto preveduto dall’art. 2563, c.c., in tema di ditta
(individuale) derivata, e che si propende per risolvere analogamente anche con
riguardo alle società professionali.
Sembrerebbe
poi lecito dubitare, sempre in nome dell’affidamento del pubblico dei clienti o
se si vuole in nome del "principio di verità" del nome della società,
che una ragione sociale derivata, cioè con il nome di un ex socio, possa
convivere, anche in presenza del consenso di costui, con la continuazione
dell’attività professionale del medesimo; il che concretamente significa che
prestare il consenso al mantenimento del proprio nome nella ragione sociale (da
quel momento) altrui significhi rinunziare a continuare a svolgere in altre
forme l’attività di avvocato.